Art. 4
Una nave può figurare in diversi elenchi base, ma in non più di un elenco periodico. Articolo 5
In vigore dal 27 dic 1985
1. Le navi autorizzate a pescare il tonno bianco non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso dai tonnidi, salvo le acciughe destinate a servire da esca viva, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.
2. Le navi autorizzate a pescare il pesce castagna non possono tenere a bordo alcun pesce o prodotto della pesca diverso da questa specie, salvo le specie destinate a servire da esca viva, nei limiti dei quantitativi strettamente necessari a tale scopo.
Storico versioni
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