Art. 19
In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del presente regolamento.
Dette disposizioni vertono, tra l'altro, sull'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché sulle sanzioni applicabili in caso d'infrazione.
2. Gli stati membri si prestano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento e per il controllo dell'applicazione stessa.
3. Nell'ambito di questa reciproca assistenza le autorità competenti degli stati membri si comunicano le informazioni disponibili riguardanti:
- le infrazioni al presente regolamento commesse da non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni;
- le sanzioni inflitte da uno stato membro nei confronti dei propri residenti per tali infrazioni commesse in altri stati membri.
Storico versioni
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