Art. 16

In vigore dal 20 dic 1985
1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono. Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso. Gli stati membri possono prevedere nel quadro delle disposizioni di cui all', la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite. 2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio, i conducenti devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più correttamente registrati dall'apparecchio, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione. CAPITOLO V Disposizioni finali
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