Art. 15
In vigore dal 20 dic 1985
1. I conducenti non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati. I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal senso.
Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i conducenti debbono accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.
2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati nel paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio.
Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso che più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modo che l'informazione di cui al capitolo II, punti da 1 a 3 dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.
3. I conducenti:
- devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;
- devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
a) sotto il simbolo : il tempo di guida;
b) sotto il simbolo : tutti gli altri tempi di lavoro;
c) sotto il simbolo : il tempo di disponibilità, ovvero:
- il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
- il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo;
- il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo;
d) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.
4. Ciascuno stato membro può permettere, per i fogli di registrazione utilizzati sui veicoli immatricolati nel suo territorio, che i periodi di tempo di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b) e c), siano tutti registrati sotto il simbolo
5. Il conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;
b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;
d) la lettura del contachilometri:
- prima del primo viaggio registrato sul foglio,
- alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,
- in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato);
e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.
6. L'apparecchio deve essere concepito in modo da permettere agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza deformare in modo permanente, danneggiare o insudiciare il foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo.
L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate.
7. Il conducente deve essere in grado di presentare, a richiesta di un agente di controllo, i fogli di registrazione della settimana in corso, e in ogni caso il foglio dell'ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato.
Storico versioni
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