Art. 17

In vigore dal 20 dic 1985
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18. Articolo 18 1. È istituito un comitato per l'adeguamento del presente regolamento al progresso tecnico, qui di seguito denominato « comitato », composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno. 3. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definitiva nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno stato membro. 4. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza del problema in questione. Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto. 5. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è stata presentata al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.
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