Art. 5
In vigore dal 20 dic 1985
Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1o ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986, eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.
Storico versioni
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