Art. 2
In vigore dal 20 dic 1985
1. I contingenti tariffari di cui all' sono divisi in due parti.
2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni stati membri; le quote che, fatto salvo il disposto dell' sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano, per ciascuno di questi stati membri ai quantitativi indicati in appresso:
a) pomodori della sottavoce 07.01 M:
Benelux 41 470 t
Germania 2 000 t
Spagna 13 530 t
Francia 720 t
Regno Unito 74 780 t
b) cetrioli della sottovoce 07.01 P I:
Benelux 8 640 t
Danimarca 50 t
Germania 210 t
Spagna 190 t
Regno Unito 14 020 t
c) melanzane della sottovoce 07.01 T II:
Benelux 1 520 t
Germania 75 t
Spagna 350 t
Francia 65 t
Regno Unito 1 040 t
3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti rispettivamente:
- 33 145 t per pomodori della sottovoce 07.01 M,
- 5 733 t per cetrioli della sottovoce 07.01 P I- 769 t per melanzane della sottovoce 07.01 T II
constituisce la riserva comunitaria corrispondente.
4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione negli altri stati membri ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
Storico versioni
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