Art. 10

In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. STEICHEN (1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23. (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 24.
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