Art. 10
In vigore dal 20 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 24.
Storico versioni
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