Art. 3
1. Sono considerati prodotti in libera pratica sul territorio spagnolo:
In vigore dal 20 dic 1985
a) i prodotti interamente ottenuti in Spagna,
b) i prodotti:
- ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dalla Spagna, oppure
- importati in Spagna,
per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi in Spagna i relativi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, senza esonero né parziale, né totale.
2. Si considera come scorta di prodotti qualsiasi quantitativo di prodotti, esclusi i quantitativi minimi, che appartenga o sia detenuto dal Regno di Spagna o da qualsiasi persona fisica o giuridica.
Storico versioni
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