Art. 2

Non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento i prodotti:

In vigore dal 20 dic 1985
- non magazzinabili, o - per i quali non vi sono rischi di speculazione, o - per i quali non sono previste restituzioni all'esportazione, o - per i quali non si effettuano interventi ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune - appartenenti al settore del tabacco.
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