Art. 5
In vigore dal 20 dic 1985
1. Salvo disposizioni particolari relative a determinati prodotti, si considera come scorta normale di riporto la scorte di funzionamento necessaria al fabbisogno del mercato spagnolo per un periodo da determinare.
Il periodo è determinato in modo da assicurare una transizione armoniosa alla campagna 1986/1987 per ogni prodotto interessato; in mancanza di campagna, detto periodo non può superare il 31 dicembre 1986.
Il fabbisogno del mercato spagnolo è valutato, in particolare, in funzione del consumo, della trasformazione e delle esportazioni tradizionali, tenendo conto dei criteri e degli obiettivi proprie a ciascuna organizzazione comune di mercato.
Per quanto concerne il settore dell'olio d'oliva si considerando come scorta normale di riporto, nei limiti di un quantitativo da determinare:
- le scorte private,
- le scorte pubbliche.
2. Non è considerata scorta normale di riporto la scorta costituita da quantitativi di prodotti oggetto di movimenti anormali e speculativi.
Per l'applicazione del presente paragrafo si può considerare come movimento anormale una diminuzione della corrente di scambi dei prodotti.
3. Per la valutazione della scorta normale di riporto si può ammettere il cumulo dei quantitativi di due o più prodotti diversi.
Storico versioni
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