Art. 3 · 1. Sono considerati prodotti in libera pratica sul territorio spagnolo:

Art. 3

1. Sono considerati prodotti in libera pratica sul territorio spagnolo:

In vigore dal 20 dic 1985
a) i prodotti interamente ottenuti in Spagna, b) i prodotti: - ottenuti totalmente o parzialmente da prodotti provenienti da paesi diversi dalla Spagna, oppure - importati in Spagna, per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi in Spagna i relativi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, senza esonero né parziale, né totale. 2. Si considera come scorta di prodotti qualsiasi quantitativo di prodotti, esclusi i quantitativi minimi, che appartenga o sia detenuto dal Regno di Spagna o da qualsiasi persona fisica o giuridica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3770:oj#art-3