Art. 6
In vigore dal 17 dic 1985
1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste nel programma speciale è versato allo stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo stato membro, agli organismi incaricati dell'attuazione di dette misure, conformemente alle norme seguenti:
a) sono ammissibili al contributo le spese effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) in caso di partecipazione finanziaria dello stato membro, i pagamenti diversi dagli anticipi di cui alla lettera c) vengono effettuati, per quanto possibile, contemporaneamente al pagamento di tale partecipazione. Nel caso contrario, i pagamenti sono effettuati allorché lo stato membro attesta che la somma è dovuta e può essere pagata dalla Comunità.
Ogni domanda di pagamento è accompagnata da un certificato dello stato membro attestante lo svolgimento delle operazioni e l'esistenza di pezze giustificative particolareggiate, e contiene le indicazioni seguenti:
- natura delle operazioni cui si riferisce la domanda di pagamento,
- importo e natura delle spese sostenute per le diverse operazioni durante il periodo cui si riferisce la domanda,
- conferma che le operazioni descritte nella domanda di pagamento sono state avviate conformemente al programma speciale;
c) su richiesta dello stato membro, possono essere concessi anticipi su ogni quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio.
Fin dall'inizio della realizzazione delle operazioni, la Commissione può versare un anticipo del 60 % del contributo del Fondo relativo alla prima quota annua. Allorché lo stato membro attesta che è stata spesa la metà di questo primo anticipo, la Commissione può versare un secondo anticipo del 25 %.
Appena iniziata la realizzazione della quota annua successiva, possono essere versati anticipi alle condizioni previste nei commi precedenti.
Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello stato membro quando quest'ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse, e su presentazione dell'importo della spesa pubblica effettuata. 2. Alla fine di ogni anno, lo stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma speciale, con riferimento alle informazioni richieste nell'allegato del presente regolamento. Queste relazioni devono consentire alla Commissione di verificare l'esecuzione del programma speciale, di constatarne gli effetti e di accertare che le diverse operazioni siano eseguite in modo coerente fra di loro. Esse vengono comunicate al comitato di politica regionale.
3. In base a tali relazioni ed alle relative decisioni, la Commissione riferisce conformemente a quanto stabilito dall'articolo 46 del regolamento del Fondo.
4. In caso di modifica notevole di un programma speciale, in corso di esecuzione, si applica la procedura di cui all', paragrafo 7.
5. Al termine dell'esecuzione di ciascun programma speciale, la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale e al Parlamento europeo; la relazione contiene in particolare i dati riguardanti il numero e la natura dei posti di lavoro creati e salvaguardati.
6. L'articolo 32 del regolamento del Fondo si applica, se necessario, all'azione specifica prevista nel presente regolamento.
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