Art. 2

1. L'azione specifica riguarda le zone che rispondono in linea di massima ai criteri seguenti:

In vigore dal 17 dic 1985
a) numero minimo di posti di lavoro nel settore della pesca; b) elevato grado di dipendenza dell'occupazione da quella nel settore della pesca; c) perdite di posti di lavoro nel settore della pesca; d) situazione socioeconomica della regione in cui si trova la zona interessata, valutata in relazione al prodotto interno lordo pro capite ed alla disoccupazione strutturale; e) ammissibilità della zona in questione ad un regime nazionale di aiuti a finalità regionale. 2. Le zone rispondenti ai criteri enumerati al paragrafo 1 sono le seguenti: a) in Danimarca: l'« Amtskommune » di Bornholm; nell'« Amtskommune » di Nordiylland, tutti i comuni a Nord del Limfjord escluso il comune di AAlborg; nell'« Amtskommune » di Viborg, i comuni di Hanstholm, Thisted, Sydthy, Morsoe, Sallingsund e Sundsoere; nell'« Amtskommune » di Ringkoebing, i comuni di Thyboroen-Harbooere, Thyholm, Lemvig, Ulborg-Vemb, Ringkoebing, Homsland, Skiern e Egvad; b) nella Repubblica federale di Germania: le « Arbeitsmarktregionen » di Bremerhaven e Cuxhaven; c) in Francia: nel dipartimento della Charente-Maritime, la circoscrizione di La Rochelle; nel dipartimento del Finistère, la circoscrizione di Quimper; nel dipartimento del Morbihan, la circoscrizione di Lorient; d) nel Regno Unito: le « Travel-to-work areas » di Blackpool, Hull e Grimsby.
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