Art. 4

Il Fondo può partecipare, nell'ambito del programma speciale, alle operazioni seguenti:

In vigore dal 17 dic 1985
1) sistemazione di porti pescherecci; la quale comporti lavori di demolizione, di trasformazione o di ricostruzione per accogliere nuove attività, comprese le attività turistiche; sistemazione di siti degradati sia industriali, sia industriali e urbani ove questi due aspetti siano indissociabili; la quale comporti il loro risanamento e la loro urbanizzazione, la demolizione e la trasformazione delle aree circostanti, compresi l'ammodernamento e la ricostruzione degli edifici industriali inutilizzati e la trasformazione di locali per le PMI e la imprese artigiane, la creazione di spazi verdi e le opere minori riguardanti il miglioramento estetico dei siti nonché, ove sussistano giustificati motivi, le strade di accesso ai luoghi di insediamento delle nuove attività; 2) studi intesi ad individuare le potenzialità di sviluppo delle zone di cui all', paragrafo 2, compresi: - analisi settoriali destinate a fornire alle PMI ed alle imprese artigiane informazioni in merito alle potenzialità dei mercati nazionali, comunitari ed esterni ed in merito ai loro eventuali effetti sulla produzione e sull'organizzazione di tali imprese; - ricerche sui problemi del mare e delle coste, incluse quelle in materia di protezione dell'ambiente, ad eccezione dei problemi interni del settore della pesca; - studi che permettano una migliore conoscenza delle potenzialità locali in materia di turismo; 3) aiuti agli investimenti delle PMI e delle imprese artigiane quando i risultati delle analisi di cui al punto 2) o soddisfacenti elementi probanti lo giustifichino, per creare nuove imprese ovvero, per quanto riguarda le imprese già esistenti, per facilitare: - la diversificazione delle attività delle imprese del settore della pesca in direzione di altri settori, - l'adattamento della produzione delle altre imprese alle potenzialità del mercato. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese; 4) creazione o sviluppo di società o di altri organismi di consulenza in materia di gestione o di organizzazione; istituzione o sviluppo dei servizi di agenti di animazione economica. L'attività delle società o degli organismi di consulenza può comportare un'assistenza temporanea alle imprese per l'attuazione delle raccomandazioni formulate da tali società o organismi. Gli agenti di animazione economica sono incaricati: - di assicurare la prospezione, grazie a contatti diretti a livello locale, delle iniziative economiche mediante azioni di informazione sulle possibilità di accedere agli aiuti e servizi pubblici, in particolare a quelli previsti nel quadro del programma speciale, - di seguire la realizzazione di tali iniziative e di aiutare gli operatori economici esistenti o potenziali a richiedere tali aiuti e servizi; 5) creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese; 6) promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi: a) raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia e diffusione di tali informazioni tra le imprese delle zone contemplate nell'azione specifica, eventualmente con sperimentazione delle innovazioni in questione; b) incentivazione dell'attuazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI; 7) promozione del turismo: a) costruzione e trasformazione, compreso l'eventuale miglioramento dell'attrezzatura tecnica, delle strutture destinate ad ospitare i turisti, compresi gli alloggi ammobiliati da affittare durante le vacanze e i terreni da campeggio e da roulottes; b) creazione o sviluppo di servizi comuni o di organismi incaricati di assicurare la promozione e la pubblicià, l'animazione turistica e la gestione coordinata delle capacità ricettive, compresa l'organizzazione di convegni di informazione destinati al personale addetto all'accoglienza dei turisti; c) messa in opera di attrezzatura e di infrastrutture direttamente connesse con lo sviluppo del turismo, in particolare a vocazione marittima; lavori che contribuiscano a migliorare le possibilità esistenti per la pratica degli sport nautici; sviluppo delle infrastrutture che agevolano l'accesso alle zone turistiche, comprese quelle relative all'aeronautica da diporto; d) salvaguardia e protezione dell'ambiente, nella misura in cui ciò rappresenti una condizione preliminare per lo sviluppo turistico: - lavori necessari alla protezione del litorale, - messa in opera di attrezzature per l'analisi e il controllo delle qualità delle acque; - miglioramento degli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
Storico versioni

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