Art. 5
In vigore dal 17 dic 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. F. POOS
(1) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. C 70 del 18. 3. 1985, pag. 3.
GU n. C 258 del 10. 10. 1985, pag. 8.
(3) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 135.
(4) Parere reso il 25/26 settembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.
(6) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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