Art. 1

In vigore dal 17 dic 1985
Il testo dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 219/84 è completato dal testo della lettera g) seguente: « g) nella Repubblica federale di Germania: le "Arbeitsmarktregionen" di Ahaus, Steinfurt e Fulda, nonché le zone aiutate nella "Arbeitsmarktregion" di Bayreuth ».
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