Art. 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 219/84 è completato dal testo del paragrafo 11 seguente:

In vigore dal 17 dic 1985
« 11. Gli stati membri prendono le misure necessarie per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e per informare l'opinione pubblica, con i mezzi più appropriati in merito al ruolo svolto dalla Comunità ».
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