Art. 3

In vigore dal 17 dic 1985
La durata del programma speciale che sarà presentato dalla Repubblica federale di Germania è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3636:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo