Art. 7

In vigore dal 12 dic 1985
1. Gli stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell' renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte comulata dei contingenti comunitari. 2. Gli stati membri adottano tutte le disposizioni opportune al fine di garantire che i prodotti di cui all', paragrafi 1 e 2, adempiano le condizioni riprese in detto articolo per essere ammesse al beneficio dei contingenti tariffari. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. 3. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate. 4. Gli stati membri imputano alle loro quote le importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 5. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 4.
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