Art. 9
In vigore dal 12 dic 1985
Gli stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 aprile ed il 15 luglio l'estratto delle imputazioni effettuate sulle loro quote nel corso rispettivamente del primo e del secondo trimestre.
Su richiesta della Commissione, essi comunicano l'estratto delle imputazioni in periodi più brevi. Questi estratti devono essere trasmessi entro dieci giorni a partire dalla scadenza di ciascun periodo.
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