Art. 4
Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986. Articolo 5
In vigore dal 12 dic 1985
1. Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
2. Tuttavia, per quanto riguarda i contingenti di cui all', paragrafi 1 e 2, un eventuale trasferimento alla riserva può essere effettuato dal Regno Unito soltanto nei limiti delle quantità necessarie a soddisfare le necessità effettive di altri stati membri che non possono essere coperte sia dalle loro quote iniziali, sia dalla riserva corrispondente eventualmente ricostituita conformemente al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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