Art. 1

In vigore dal 12 dic 1985
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate, al dazio del 3,7 %, per i sebasti (Sebastes spp.) interi o decapitati, congelati, e i merluzzi (Gadus morhua) interi o decapitati, congelati, delle sottovoci ex 03.01 B I f) 2 ed ex 03.01 B I h) 2 della tariffa doganale comune, destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 4. 2. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 22 000 tonnellate, al dazio del 4 %, per i filetti congelati di merluzzi (Gadus morhua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune, destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 4. 3. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 6 500 tonnellate, al dazio del 10 %, per i lati di aringa, preparati o conservati in aceto, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 chilogrammi ed oltre, della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, il regime preferenziale previsto ai paragrafi 1 e 2 si applica ai pesci destinati a subire un trattamento che non si limiti ad una o più delle operazioni seguenti: - lavatura, svuotamento, taglio della coda, taglio della testa; - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati; - calibratura; - etichettatura; - condizionamento; - refrigerazione; - congelamento; - surgelamento; - decongelamento, separazione. Il regime preferenziale non si applica ai prodotti destinati a subire un trattamento che apre il diritto al contingente, ma effettuato a livello di commercio al dettaglio o di aziende di ristoro. I prodotti di cui al paragrafo 2 che sono presentati individualmente o in blocco e in imballaggi immediati di contenuto netto di 4 chilogrammi o più, sono considerati come rispondenti alle condizioni previste dal presente comma. Il regime preferenziale si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano. 5. Il beneficio dei contingenti tariffari aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h) 2 e ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato, conforme al modello ripreso nell'allegato I, rilasciato da uno degli organismi autorizzati del paese di origine indicati nell'allegato II, che attesta che i pesci utilizzati sono stati pescati nell'Atlantico del Nord, in osservanza delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca. Il certificato deve inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie Gadus morhua.
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