Art. 6

In vigore dal 6 dic 1985
1. Gli stati membri interessati istituiscono un sistema di controllo per verificare che i prodotti per i quali è richiesta l'indennità abbiano effettivamente diritto a beneficiarne e che le disposizioni del presente regolamento sono rispettate. 2. Le modalità del regime di controllo sono stabilite dello stato membro e devono comportare, almeno gli elementi seguenti: - l'obbligo per il trasformatore di presentare i documenti necessari per accertare il suo diritto al versamento dell'indennità; - l'obbligo per il produttore o l'organizzazione di produttori di tenere una contabilità delle vendite effettuate ai sensi del presente regolamento, con indicazione, per ogni operazione di vendita, della data, del cliente, della quantità e della qualità del prodotto venduto; - a fini del controllo della trasformazione completa e definitiva, l'obbligo per il trasformatore di tenere una contabilità di magazzino quotidiana, dalla quale risultino, fra l'altro: - la quantità di prodotto acquistata, ripartita per specie e per categoria, nonché la data di presa in consegna e il numero della fattura o della ricevuta, - le date d'inizio e di conclusione delle operazioni di trasformazione, - il quantitativo trasformato, ripartito per specie, categoria e tipo di trasformazione, nonché il luogo di trasformazione; - verifiche presso le industrie di trasformazione interessate; - la definizione degli elementi che devono essere riportati nella domanda d'indennità di cui all'.
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