Art. 3

In vigore dal 6 dic 1985
1. Il quantitativo per il quale l'indennità può essere concessa è determinato annualmente, per ogni campagna e ogni produttore o organizzazione di produttori, su richiesta dei medesimi; esso viene calcolato in via previsiva dallo stato membro in cui il produttore o l'organizzazione di produttori è stabilito, sulla base della quantità media annua che detto produttore o organizzazione di produttori ha venduto all'industria trasformatrice comunitaria per le trasformazioni eligibili ai sensi del presente regolamento, durante il periodo di riferimento 1982-1984. 2. Gli stati membri, interessati comunicano alla Commissione, un mese prima dell'inizio di ogni campagna, il quantitativo globale ammissibile al beneficio dell'indennità, attribuito in via previsiva per la campagna seguente, ripartito per categoria di prodotto e per tipo di trasformazione effettuata. Gli stati membri interessati, inoltre, segnalano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica di tale quantitativo. Se la somma delle quantità concesse in via previsiva da ogni stato membro supera il limite massimo previsto al secondo trattino dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85, la Commissione, previa consultazione degli interessati, decide del quantitativo globale ammissibile al beneficio dell'indennità per ogni stato membro, in funzione dei criteri determinati al para- grafo 1. La Commissione si pronuncia sulla determinazione dei quantitativi entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; se essa non si pronuncia entro questo termine, i quantitativi in questione sono da considerarsi accettati. 3. L'assegnazione definitiva dei quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata all'accordo della Commissione sul quantitativo globale attribuito da ogni stato membro, conformemente al paragrafo 2.
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