Art. 2
In vigore dal 6 dic 1985
1. L'indennità è concessa soltanto per le sardine che sono vendute a un transformatore ai fini della loro trasformazione completa e definitiva, nelle condizioni di cui all' del regolamento (CEE) n. 3117/85, in conformità delle norme tecniche e sanitarie vigenti nello stato membro in cui è stabilito il trasformatore e valide per i prodotti destinati al consumo umano.
2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende per trasformatore ogni persona fisica o giuridica che:
- sottoponga le sardine mediterranee ad una delle trasformazioni previste dall' del regolamento (CEE) n. 3117/85;
- possegga i requisiti prescritti dalle disposizioni nazionali dello stato membro interessato per l'esecuzione delle trasformazioni.
Storico versioni
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