Art. 7
In vigore dal 5 dic 1985
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell', paragrafo 3 o dell' renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.
2. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni per garantirsi che i prodotti di cui all', paragrafo 1, ammessi al beneficio del contingente tariffario in questione, siano destinati all'utilizzazione che vi è precisata. Il controllo dell'utilizzazione per la destinazione particolare prescritta si effettua applicando le disposizioni comunitarie adottate al riguardo.
3. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.
4. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.
5. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 4.
Storico versioni
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