Art. 6

In vigore dal 5 dic 1985
La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli stati membri entro il 5 ottobre 1985 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
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