Art. 1
In vigore dal 5 dic 1985
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, il dazio della tariffa doganale comune per i « boysenberries », congelati, senza aggiunta di zucchero, destinati a tutte le trasformazioni eccetto la produzione di marmellata interamente a base di « boysenberries », della sottovoce ex 08.10 D, è sospeso al livello del 15 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate.
2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1985.
Storico versioni
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