Art. 2

In vigore dal 5 dic 1985
1. Una parte di 1 300 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra alcuni stati membri della Comunità a dieci; le quote che, fatto salvo l', sono valide fino al 31 dicembre 1986 ammontano per ciascuno di questi stati membri a: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 412 // Danimarca // 51 // Germania // 761 // Grecia // 3 // Irlanda // 3 // Italia // 63 // Regno Unito // 7 2. La seconda parte, di 200 tonnellate, costituisce la riserva. 3. Se un importatore comunica importazioni imminenti del prodotto in questione in Francia a partire dal 1o gennaio 1986, in Spagna o in Portogallo a partire dal 1o marzo 1986 e vi chiede il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno, sempreché l'entità disponibile della riserva lo permetta.
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