Art. 6

In vigore dal 15 nov 1985
Gli organismi ammassatori che procedono alla vendita in conformità del presente regolamento, nonché l'importo della cauzione di trasformazione sono determinati conformemente alla procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3205:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo