Art. 5
In vigore dal 15 nov 1985
1. I prodotti destinati alla trasformazione in uno stato membro diverso da quello in cui sono immagazzinati sono spediti alla rinfusa e senza fumigazione, sempreché non sia diversamente indicato nell'offerta, in conformità del disposto dell'.
2. Nei casi in cui il concorrente ha chiesto la fumigazione, i prodotti devono restare nei sacchi sino a che la fumigazione abbia avuto luogo.
Se è stata chiesta la fumigazione o se i prodotti devono essere ritirati in sacchi in conformità dell'offerta, il concorrente provvede al pagamento dei sacchi o ne garantisce la restituzione all'organismo ammassatore, conformemente a quanto indicato nel bando di gara parziale redatto dall'organismo ammassatore.
I diritti relativi alla fumigazione sono pagati in aggiunta al prezzo dei prodotti. Tali diritti sono fissati dalle autorità competenti dello stato membro in cui i prodotti sono immagazzinati.
Storico versioni
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