Art. 4

In vigore dal 15 nov 1985
Un'offerta, per essere considerata valida, deve contenere le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 625/85 e a) essere accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di provvedere alla trasformazione dei prodotti in modo da ottenere esclusivamente prodotti della voce 23.07 della tariffa doganale comune, ovvero di farli denaturare in modo da renderli inadatti a un'ulteriore utilizzazione a fini di alimentazione umana o all'incorporazione in prodotti destinati all'alimentazione umana, incluso l'alcole; b) precisare se - i prodotti saranno ritirati in sacchi o alla rinfusa; - è necessaria una fumigazione prima che i prodotti escano dal controllo dell'organismo ammassatore.
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