Art. 1
In vigore dal 15 nov 1985
1. Le uve secche non trasformate acquistate dagli organismi ammassatori a norma del regolamento (CEE) n. 626/85 possono essere da questi vendute mediante gara e in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. I prodotti venduti a norma del presente regolamento devono essere:
- impiegati per la fabbricazione di prodotti della voce 23.07 della tariffa doganale comune, oppure
- denaturati in modo da non poter più essere utilizzati a fini di alimentazione umana né incorporati in prodotti destinati all'alimentazione umana, incluso l'alcole.
La fabbricazione o la denaturazione deve essere terminata entro e non oltre i quattro mesi successivi alla data della notifica di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 626/85.
3. Qualora venga accertato che i prodotti sono stati resi impropri al consumo umano e animale per desiderio dell'acquirente, i prodotti stessi si considerano aver soddisfatto alle condizioni di cui al paragrafo 2.
4. Una cauzione di trasformazione è costituita a garanzia del fatto che le uve secche non trasformate siano utilizzate o denaturate conformemente al paragrafo 2 nei termini fissati.
Storico versioni
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