Art. 4

In vigore dal 29 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1985. Per il Consiglio Il Presidente J.F. POOS (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
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