Art. 4
In vigore dal 29 ott 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.F. POOS
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
Storico versioni
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