Art. 3
In vigore dal 29 ott 1985
1. In caso di utilizzazione di olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento, è indetta una gara che concerne le operazioni di carico, di scarico, di confezionamento e di trasporto ad un luogo da determinare.
2. Gli acquisti di cui all', paragrafi 2 e 3, sono effettuati mediante gara per la fornitura del prodotto ad uno stadio da determinare.
3. Le condizioni di aggiudicazione devono garantire l'uguaglianza di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.
4. Tuttavia, qualora la mobilitazione concerna soltanto quantitativi relativamente limitati, si può decidere di ricorrere ad una procedura di licitazione privata.
Storico versioni
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