Art. 2
In vigore dal 29 ott 1985
1. Se un organismo d'intervento detiene scorte d'olio d'oliva della qualità richiesta, tali scorte sono utilizzate, a condizione che il trasporto ed il confezionamento possano essere effettuati in condizioni soddisfacenti e ad un costo ragionevole.
2. Se non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, l'olio d'oliva è acquistato sull'insieme del mercato della Comunità.
3. Gli altri oli vegetali sono acquistati sull'insieme del mercato della Comunità.
Storico versioni
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