Art. 4

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore entro e non oltre il 30 settembre 1986, salvo:

In vigore dal 29 lug 1985
- in caso di forza maggiore; - ne caso che siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia riconosciuta.
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