Art. 3

In vigore dal 29 lug 1985
I produttori che intendano beneficiare dell'aiuto di cui all' presentano all'organismo d'intervento competente una domanda per l'insieme delle operazioni di aumento della gradazione alcolometrica di cui all'. La domanda deve pervenire all'organismo d'intervento entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima operazione in questione. Alla domanda è allegata la documentazione relativa alle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto.
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