Art. 1
In vigore dal 29 lug 1985
1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso un aiuto ai produttori di vini da tavola o di v.q.p.r.d. che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 e all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 (3),
2. In conformità delle disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori soggetti, nella campagna 1984/1985, agli obblighi previsti dagli articoli 39, 40 o 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto ai loro obblighi:
- ai sensi degli articoli 39 e 40, tra il 1o settembre 1984 e le date fissate rispettivamente nell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (4) e nell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (5), o, se del caso, alle date fissate dall'autorità competente in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio (6),
- ai sensi dell'articolo 41, tra il 19 gennaio 1985 e le date fissate nell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 (7).
Storico versioni
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