Art. 8

In vigore dal 29 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48. (4) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12. (5) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18. (6) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1. (7) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
Storico versioni

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