Art. 8
In vigore dal 29 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(4) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12.
(5) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18.
(6) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
Storico versioni
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