Art. 4

In vigore dal 26 lug 1985
1. Gli stati membri concedono un'indennità per il frumento tenero e la segala destinati all'alimentazione umana, raccolti nella Comunità e ivi immagazzinati alla fine della campagna di commercializzazione 1984/1985. 2. L'indennità è pari alla differenza fra: - il prezzo d'intervento unico comune valido il 1o agosto 1984, aumentato di sette maggiorazioni mensili per il frumento tenero, oppure - il prezzo d'intervento unico valido il 1o agosto 1984, aumentato di sette maggiorazioni mensili per la segala, convertiti in moneta nazionale al tasso rappresentativo valido il 31 luglio 1985 e, - i prezzi d'acquisto di cui all', convertiti in moneta nazionale al tasso rappresentativo valido il 1o agosto 1985. Qualora il calcolo dia un risultato negativo, l'indennità è ridotta a zero. 3. L'indennità di cui al paragrafo 1 non è concessa per il frumento tenero e la segala che provengono dal raccolto 1985 o che non soddisfano le esigenze di qualità richieste all'intervento per la campagna 1984/1985. Per la segala detenuta dall'industria molitoria a fine campagna, la macinatura ai fini dell'alimentazione umana vale a comprovare una qualità sufficiente. Questa prova deve essere fornita al più tardi alla fine del 1985. 4. La disposizioni del regolamento (CEE) n. 1821/81 della Commissione (4) si applicano all'indennità disciplinata dal presente articolo.
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