Art. 2

In vigore dal 26 lug 1985
Ai fini della determinazione degli adeguamenti da operare nel caso di fissazione anticipata dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione, il prezzo da prendere in considerazione, se si tratta del mese d'importazione o d'esportazione, è uguale a: - 249,95 ECU/t per il frumento tenero e il frumento segalato; - 229,58 ECU/t per la segala; - 227,58 ECU/t per l'orzo, il granturco, il sorgo, il grano saraceno e il miglio; - 218,93 ECU/t per l'avena; - 376,68 ECU/t per le farine di frumento o di frumento segalato; - 350,41 ECU/t per la farina di segala; - 406,81 ECU/t per le semole e i semolini di frumento tenero.
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