Art. 2
In vigore dal 26 lug 1985
Ai fini della determinazione degli adeguamenti da operare nel caso di fissazione anticipata dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione, il prezzo da prendere in considerazione, se si tratta del mese d'importazione o d'esportazione, è uguale a:
- 249,95 ECU/t per il frumento tenero e il frumento segalato;
- 229,58 ECU/t per la segala;
- 227,58 ECU/t per l'orzo, il granturco, il sorgo, il grano saraceno e il miglio;
- 218,93 ECU/t per l'avena;
- 376,68 ECU/t per le farine di frumento o di frumento segalato;
- 350,41 ECU/t per la farina di segala;
- 406,81 ECU/t per le semole e i semolini di frumento tenero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2124:oj#art-2