Art. 1

In vigore dal 26 lug 1985
Gli organismi d'intervento applicano, per l'acquisto all'intervento di frumento tenero, orzo, granturco e sorgo, un prezzo pari al prezzo d'intervento unico comune del regolamento (CEE) n. 1019/84 del Consiglio (2) diminuito di 3,29 ECU/t e, per la segala, un prezzo pari al prezzo d'intervento unico fissato dallo stesso regolamento, diminuito di 3,35 ECU/t. Tali prezzi sono adeguati in funzione delle maggiorazioni e delle detrazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (3).
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