Art. 8
In vigore dal 26 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 136 del 23. 5. 1984, pag. 5.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 6.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.
(6) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 14.
(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 52.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 4.
(3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.
(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1981, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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