Art. 8

Art. 8

In vigore dal 26 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 136 del 23. 5. 1984, pag. 5. (4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 6. (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57. (6) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 14. (1) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 52. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 4. (3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18. (4) GU n. L 182 del 3. 7. 1981, pag. 10.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:2124:oj#art-8