Art. 8

In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12. (3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16. (4) GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 69. (1) GU n. L 180, del 6. 7. 1976, pag. 16. (2) GU n. L 227, del 7. 9. 1979, pag. 15.
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