Art. 8
In vigore dal 25 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.
(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(4) GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 69.
(1) GU n. L 180, del 6. 7. 1976, pag. 16.
(2) GU n. L 227, del 7. 9. 1979, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2077:oj#art-8