Art. 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
In vigore dal 25 lug 1985
1. entro il 1o aprile di ogni anno,
a) il quantitativo, espresso in peso netto, di conserve di ananassi che è stato prodotto o del quale è prevista la produzione nella campagna di commercializzazione in corso;
b) il quantitativo di materie prime che è stato impiegato o del quale è prvisto l'impiego per la fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera a);
c) il quantitativo, espresso in peso netto, di conserve di ananassi in giacenza al 1o marzo dello stesso anno;
2. entro il 1o ottobre di ogni anno,
a) il quantitativo, espresso in peso netto, di conserve di ananassi prodotto nella campagna di commercializzazione precedente;
b) il quantitativo di materie prime impiegate per la fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera a).
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